venerdì 27 aprile 2007

Affidamento congiunto ed assegno di mantenimento dei figli. Una sentenza

Affidamento congiunto ed assegno di mantenimento dei figli. Cassazione civile , sez. I, sentenza 18.08.2006 n° 18187

Tratto dal sito ALTALEX

In caso di affidamento congiunto il genitore obbligato deve provvedere al mantenimento dei figli in maniera diretta, o piuttosto deve continuare a versare un assegno di mantenimento a favore del coniuge con il quale i figli convivono?



Affidamento congiunto ed assegno di mantenimento dei figli

(Cass. Civile sez. I , sentenza n. 18187 del 18.08.2006)

di Luisa D’Alessio

(Articolo tratto da Altalex Mese n. 12/2006)

Il quesito:

  • Nel caso di affidamento congiunto del figlio minore è dovuto il versamento dell’assegno di mantenimento?

Il caso.

In data 27.05.1999 i coniugi C. e P. si separano consensualmente, con verbale omologato dal Tribunale di Brindisi. Le figlie minori vengono affidate congiuntamente ai genitori, pur continuando a vivere con il padre, nel verbale viene espressamente previsto il reciproco impegno dei coniugi a provvedere al mantenimento delle figlie attraverso il loro pari concorso.

Nel 2000 la madre si trasferisce a Roma, portando con se le figlie e chiedendo al Tribunale di Brindisi l’affidamento esclusivo delle minori.

La richiesta viene accolta, con provvedimento del 14.11.2001, assieme a quella della corresponsione di un assegno di mantenimento da parte del padre, a favore delle figlie. Avverso tale provvedimento C. propone reclamo alla Corte d’Appello di Lecce, lamentando che i provvedimenti riguardo alla prole, emanati dal Tribunale di Brindisi, hanno natura palesemente decisoria e sono incompatibili con la forma del decreto adottata. La Corte accoglie il reclamo e dichiara la nullità del provvedimento emesso dal Tribunale.

Questo, nuovamente adito, con decreto del 06.02.2002, conferma quanto già stabilito nel 2001, precisando che l’obbligo economico del C. costituisce contributo al mantenimento.

Il C. presenta nuovamente reclamo alla Corte d’Appello, chiedendo la revoca del decreto, sia nella parte con cui veniva disposto l’affidamento delle figlie alla madre, sia in quella che prevedeva la corresponsione dell’assegno di mantenimento, ritenendo che, avendo ottenuto l’affidamento congiunto, null’altro doveva essere dato a titolo di mantenimento.

La P. interviene presentando domanda riconvenzionale nella quale chiede la rideterminazione del contributo per il mantenimento delle figlie, e la corresponsione di un assegno per il proprio mantenimento. La Corte accoglie il reclamo di C..

La ex moglie ricorre per Cassazione ai sensi dell’art. 111 cost.

Sintesi della questione. La problematica.

La Corte di Cassazione è chiamata a risolvere il problema se, in caso di affidamento congiunto, il genitore sia chiamato a provvedere al mantenimento dei figli in maniera diretta, o piuttosto debba continuare a versare un assegno di mantenimento a favore del coniuge con il quale i figli convivono.

La normativa.

art. 147 Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

art. 148 Concorso negli oneri

I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole.
Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo (Cod. Proc. Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.
L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili.
Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.

Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli

Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.
In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l'altro coniuge deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli.
Il giudice dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
In ogni caso il giudice può per gravi motivi ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità, in un istituto di educazione (Cod. Proc. Civ. 710).
Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al contributo al loro mantenimento, il giudice deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l'assunzione di mezzi prova dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal giudice.
I coniugi hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e le disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo.

La soluzione accolta dalla Suprema Corte.

La Corte ha innanzi tutto affermato che il decreto con il quale vengono emanati i provvedimenti riguardanti i figli, ai sensi dell’art. 155 c.c., ha natura decisoria, e tale natura non viene meno per il fatto che detti provvedimenti sono suscettibili di revisione in ogni tempo, dunque è ammesso il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

La Corte ha inoltre accolto la richiesta di assegno di mantenimento inoltrata dalla madre, chiarendo la differenza sostanziale che intercorre tra l’affidamento congiunto e l’assegno di mantenimento. L’affidamento congiunto, disposto nell’esclusivo interesse morale dei minori, è volto a soddisfare esigenze affettive ed ha come finalità lo sviluppo dell’equilibrio psico- fisico del minore.

La corresponsione dell’assegno ha invece natura patrimoniale- assistenziale, ed è finalizzata a sostenere le spese necessarie allo sviluppo dei ragazzi.

Dunque, laddove venga disposto l’affidamento congiunto dei figli il genitore non potrà invocare un diritto a concorrere al mantenimento dei figli in maniera diretta, incidendo la statuizione solo sulla qualità del rapporto genitori figli, ma non sulle modalità del mantenimento, che risultano invariate rispetto a quelle generalmente applicate in caso di affidamento ad un solo coniuge.

Detto principio, come la Corte chiarisce, si applica anche nel caso di affidamento condiviso ai sensi della l. 54/2006. Il diritto alla bigenitorialità è volto a garantire al minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ma non ha alcun contenuto patrimoniale. Gli aspetti economici continueranno ad essere disciplinati dalle statuizioni dell’art. 155 comma 4.

Fonte: ALTALEX

Nessun commento: