Affidamento congiunto ed assegno di mantenimento dei figli. Una sentenza
Affidamento congiunto ed assegno di mantenimento dei figli. Cassazione civile , sez. I, sentenza 18.08.2006 n° 18187
Tratto dal sito ALTALEX
In caso di affidamento congiunto il genitore obbligato deve provvedere al mantenimento dei figli in maniera diretta, o piuttosto deve continuare a versare un assegno di mantenimento a favore del coniuge con il quale i figli convivono?
Affidamento congiunto ed assegno di mantenimento dei figli
(Cass. Civile sez. I , sentenza n. 18187 del 18.08.2006)
(Articolo tratto da Altalex Mese n. 12/2006)
Il quesito:
- Nel caso di affidamento congiunto del figlio minore è dovuto il versamento dell’assegno di mantenimento?
Il caso.
In data 27.05.1999 i coniugi C. e P. si separano consensualmente, con verbale omologato dal Tribunale di Brindisi. Le figlie minori vengono affidate congiuntamente ai genitori, pur continuando a vivere con il padre, nel verbale viene espressamente previsto il reciproco impegno dei coniugi a provvedere al mantenimento delle figlie attraverso il loro pari concorso.
Nel 2000 la madre si trasferisce a Roma, portando con se le figlie e chiedendo al Tribunale di Brindisi l’affidamento esclusivo delle minori.
La richiesta viene accolta, con provvedimento del 14.11.2001, assieme a quella della corresponsione di un assegno di mantenimento da parte del padre, a favore delle figlie. Avverso tale provvedimento C. propone reclamo alla Corte d’Appello di Lecce, lamentando che i provvedimenti riguardo alla prole, emanati dal Tribunale di Brindisi, hanno natura palesemente decisoria e sono incompatibili con la forma del decreto adottata. La Corte accoglie il reclamo e dichiara la nullità del provvedimento emesso dal Tribunale.
Questo, nuovamente adito, con decreto del 06.02.2002, conferma quanto già stabilito nel 2001, precisando che l’obbligo economico del C. costituisce contributo al mantenimento.
Il C. presenta nuovamente reclamo alla Corte d’Appello, chiedendo la revoca del decreto, sia nella parte con cui veniva disposto l’affidamento delle figlie alla madre, sia in quella che prevedeva la corresponsione dell’assegno di mantenimento, ritenendo che, avendo ottenuto l’affidamento congiunto, null’altro doveva essere dato a titolo di mantenimento.
La P. interviene presentando domanda riconvenzionale nella quale chiede la rideterminazione del contributo per il mantenimento delle figlie, e la corresponsione di un assegno per il proprio mantenimento. La Corte accoglie il reclamo di C..
La ex moglie ricorre per Cassazione ai sensi dell’art. 111 cost.
Sintesi della questione. La problematica.
La Corte di Cassazione è chiamata a risolvere il problema se, in caso di affidamento congiunto, il genitore sia chiamato a provvedere al mantenimento dei figli in maniera diretta, o piuttosto debba continuare a versare un assegno di mantenimento a favore del coniuge con il quale i figli convivono.
La soluzione accolta dalla Suprema Corte.
La Corte ha innanzi tutto affermato che il decreto con il quale vengono emanati i provvedimenti riguardanti i figli, ai sensi dell’art. 155 c.c., ha natura decisoria, e tale natura non viene meno per il fatto che detti provvedimenti sono suscettibili di revisione in ogni tempo, dunque è ammesso il ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
La Corte ha inoltre accolto la richiesta di assegno di mantenimento inoltrata dalla madre, chiarendo la differenza sostanziale che intercorre tra l’affidamento congiunto e l’assegno di mantenimento. L’affidamento congiunto, disposto nell’esclusivo interesse morale dei minori, è volto a soddisfare esigenze affettive ed ha come finalità lo sviluppo dell’equilibrio psico- fisico del minore.
La corresponsione dell’assegno ha invece natura patrimoniale- assistenziale, ed è finalizzata a sostenere le spese necessarie allo sviluppo dei ragazzi.
Dunque, laddove venga disposto l’affidamento congiunto dei figli il genitore non potrà invocare un diritto a concorrere al mantenimento dei figli in maniera diretta, incidendo la statuizione solo sulla qualità del rapporto genitori figli, ma non sulle modalità del mantenimento, che risultano invariate rispetto a quelle generalmente applicate in caso di affidamento ad un solo coniuge.
Detto principio, come la Corte chiarisce, si applica anche nel caso di affidamento condiviso ai sensi della l. 54/2006. Il diritto alla bigenitorialità è volto a garantire al minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ma non ha alcun contenuto patrimoniale. Gli aspetti economici continueranno ad essere disciplinati dalle statuizioni dell’art. 155 comma 4.
Fonte: ALTALEX
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